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 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3597 del 2016, proposto da:

**** OMISSIS ****

rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Galdi, con domicilio eletto presso Massimo Galdi in Roma, Via delle Milizie, 76;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

degli atti relativi ai singoli ricorrenti aventi ad oggetto la "Concessione del diritto di superficie. Richiesta di conguaglio".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sicché può essere definito in camera di consiglio, in sede di decisione della domanda cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La possibile declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, in quanto non eccepita dalle controparti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., è stata indicata in udienza e di tale circostanza è stato dato atto a verbale.

La posizione dedotta in giudizio dai ricorrenti è di diritto soggettivo, per cui gli atti in contestazione hanno natura di meri atti e non di provvedimenti amministrativi e, afferendo la controversia ad "indennità, canoni ed altri corrispettivi", la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, lett. b), c.p.a. (ex multis: TAR Lazio, II, 22 aprile 2015, n. 5893).

In altri termini, la parte ricorrente, a prescindere dagli atti con cui l'amministrazione ha rideterminato gli importi e chiesto il relativo conguaglio, agisce per chiedere l'accertamento del proprio diritto soggettivo a non dover versare alcun importo a titolo di conguaglio per la concessione del diritto di superficie.

Pertanto, l'azione impugnatoria di atti è tamquam non esset, mentre la parte ricorrente ha in concreto proposto un'azione di accertamento di un diritto soggettivo, a non essere obbligata al versamento di ulteriori somme all'amministrazione comunale per il titolo in discorso, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'attività posta in essere dall'amministrazione per la determinazione dei corrispettivi della concessione in superficie, infatti, è del tutto vincolata ai sensi dell'art. 35 l. n. 865 del 1971, per cui l'accertamento del quantum dovuto avviene oggettivamente e senza margini di opinabilità, in assenza di qualunque profilo di discrezionalità.

La posizione di interesse legittimo si collega all'esercizio di una potestà amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività, mentre il diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione trova fondamento in norme che, nella prospettiva di regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico dell'amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale.

Nel caso di specie - al di là della finalità pubblicistica, che ogni norma di legge è ontologicamente chiamata a perseguire - la norma che prevede la determinazione del corrispettivo della concessione del diritto di superficie è volta anche alla tutela diretta dell'interesse privato degli assegnatari, i quali possono essere chiamati al pagamento entro il limite imposto dalla legge e dalla convenzione e non oltre, sicché la posizione giuridica deve essere qualificata di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione ordinaria sulle relative controversie.

La Corte di Cassazione, in proposito, ha rappresentato che "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A." (Cass. Civ. Sez. Unite, 10 agosto 2011, n. 17142 ).

Sulla base di quanto sopra esposto, non sussiste alcun dubbio, con riferimento agli atti "a valle", con cui l'amministrazione comunale ha chiesto ai singoli interessati il conguaglio per il diritto di superficie sul terreno ove insiste il fabbricato, che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le spese del giudizio, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in materia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con indicazione del giudice ordinario quale giudice fornito di giurisdizione e con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio,               Presidente

Silvia Martino,   Consigliere

Roberto Caponigro,       Consigliere, Estensore

                L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                                                             

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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